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Dettagli procedura

Gara 361/ACU/16 Servizio trattamento rifiuti ingombranti (20.03.07), lotti identici

Ente: ASIA Napoli
Oggetto: Gara 361/ACU/16 Servizio trattamento rifiuti ingombranti (20.03.07), lotti identici
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Criterio del minor prezzo
Modalità di espletamento della gara: Non telematica
CIG: Vedi CIG per ciascun lotto
Stato: Vedi stato lotti
Centro di costo: DIREZIONE ACQUISTI
Data pubblicazione : 17 agosto 2016 9:30:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 22 settembre 2016 12:00:00
Data scadenza: 29 settembre 2016 12:00:00
Documentazione gara:
Per richiedere informazioni: avv. Rosamaria Casuccio
Telefono: +39 0817351469/540
Posta elettronica: asianapoli.garepubbliche@pec.it

Lotti

CIG Oggetto Stato
1 67791034C4 Gara 361/ACU/16 Servizio trattamento rifiuti ingombranti (20.03.07), Lotto 1 Aggiudicata Dettagli »
2 6779115EA8 Gara 361/ACU/16 Servizio trattamento rifiuti ingombranti (20.03.07), Lotto 2 Aggiudicata Dettagli »
3 67791202CC Gara 361/ACU/16 Servizio trattamento rifiuti ingombranti (20.03.07), Lotto 3 Aggiudicata Dettagli »

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

D.1

Si chiedono delucidazioni in merito ai requisiti di capacità tecnica professionale, nello specifico viene richiesto di essere titolari di un impianto autorizzato a trattare il CER 19.07.03 per un quantitativo non inferiore a 3500ton. Questo vuol significare che bisogna possedere un impianto di proprietà oppure può bastare la disponibilità di impianti terzi?

Risposta:

R.1
Si chiarisce che la titolarità dell’impianto deve essere dimostrata mediante la produzione del titolo di proprietà ovvero mediante altro idoneo titolo ( es. contratto di locazione, di comodato, ecc.) avente data certa anteriore al termine di scadenza dell’offerta. Le autorizzazioni necessarie per la conduzione dell’impianto dovranno essere in capo al proprietario ovvero al locatario, comodatario, ecc..

Chiarimento n. 2

Domanda:

D.2

Per servizio analogo di trasporto rifiuti può essere inteso anche un servizio di trasporto rifiuti con CER diverso ma con le stesse metodologie di carico e trasporto (tipo CER 200108)?

 

D.3

Se partecipiamo alla gara tramite un Raggruppamento temporaneo d’imprese di tipologia verticale, la società capogruppo può rilasciarmi l’avvalimento per i servizi analoghi di trasporto rifiuti CER 200307 essendo che la capogruppo si occuperà soltanto dello smaltimento dei rifiuti?

Risposta:

R.2        

No, in quanto nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara si chiede che il concorrente abbia effettuato, nel triennio antecedente (…) servizi di trasporto e recupero relativamente ai rifiuti oggetto dell’appalto (CER 20.03.07) e non servizi analoghi. Ne deriva pertanto che se l’operatore economico non è in possesso di tale requisito di carattere tecnico, può soddisfare la richiesta della stazione appaltante ricorrendo all’istituto dell’avvalimento.

 

 

R.3        

Sì, pur ribadendo che negli atti di gara non si fa menzione di servizi analoghi ma di servizi di trasporto e recupero di rifiuti oggetto dell’appalto (CER 20.03.07), confermiamo la possibilità che la mandataria possa assumere il ruolo di ausiliaria e  mettere a disposizione della mandante il requisito in parola.

 

Chiarimento n. 3

Domanda:

D.4

La dichiarazione sostitutiva di certificazione  MODELLO 3 - al quarto punto :  · in tutti gli altri tipi di società o consorzi: dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

deve essere prodotta dal solo legale rappresentante, che nel ns. caso è anche direttore tecnico della società in epigrafe? Oppure anche dai membri del CDA  e dal collegio sindacale?

Risposta:

R.4

tutti i soggetti contemplati nel modello 3, quarto punto, che riporta fedelmente il testo dell’art. 80 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, devono compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione. Quindi, ove presenti, anche i membri del CDA cui sia stata conferita la legale rappresentanza, del collegio sindacale e dell’Organismo di Vigilanza.