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Gara 366/ACU/16 Servizio smaltimento rifiuti speciali non pericolosi (codice CER 20.03.03)

Soggetto aggiudicatore: ASIA Napoli
Oggetto: Gara 366/ACU/16 Servizio smaltimento rifiuti speciali non pericolosi (codice CER 20.03.03)
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Criterio del minor prezzo
Modalità di espletamento della gara: Non telematica
Importo complessivo a base d'asta: 2.123.334,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 2.123.334,00 €
CIG: 68845606A2
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: DIREZIONE ACQUISTI
Aggiudicatario : Consorzio Campale Stabile
Data di aggiudicazione: 23 marzo 2017 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 2.123.334,00 €
Data pubblicazione: 05 dicembre 2016 15:02:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 16 gennaio 2017 12:00:00
Data scadenza: 23 gennaio 2017 12:00:00
Documentazione gara:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
esito Guue 23 marzo 2017 11:50:05 Atti di aggiudicazione
determina aggiudicazione 23 marzo 2017 11:50:36 Atti di aggiudicazione
stipula contratto 13 aprile 2017 8:17:43 Atti di aggiudicazione
PROVVEDIMENTO EX ART 29 D.L.gs 50/16 30 gennaio 2017 14:46:03 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

D.1

Il bando di gara prevede che l’operatore economico partecipante abbia la disponibilità di un impianto munito dell'autorizzazione integrata ambientale (c.d. AIA) di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 per la categoria di rifiuto Codice CER 20 03 03 per le attività R13, R5 nonché D15, D14 D13 oppure, in alternativa un impianto munito dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui all'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006, purché tale autorizzazione sia in grado di soddisfare il quantitativo di 6 500 t/a stimato da ASIA per la categoria di rifiuto Codice CER 20.03.03, per le attività R13, R5 nonché D15, D14 D13.

Il bando come ribadito nel disciplinare tecnico richiede un servizio propedeutico alla valorizzazione del rifiuto da pulizia delle strade nonchè lo smaltimento finale di eventuali sovvalli; queste azioni possono essere garantite, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, a prescindere dal possesso in autorizzazione delle operazioni D13 (raggruppamento preliminare) o D14 (ricondizionamento preliminare). Si chiede quindi di chiarire se la mancanza, nell'autorizzazione del partecipante, delle operazioni D13 e D14 sia causa di esclusione. In particolare se un operatore economico è in possesso di autorizzazione per il trattamento del rifiuto CER 20.03.03, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006, per le attività R13, R5 nonché D15 e D9 che sono sufficienti a garantire sia la valorizzazione del rifiuto che il regolare smaltimento degli eventuali scarti derivanti dalla selezione, viene valutato comunque idoneo e conforme al requisito tecnico di cui al punto III.2.3 del bando di gara?

Risposta:

R.1

In relazione al quesito formulato si precisa che è ammessa la partecipazione anche dei concorrenti che siano in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale (c.d. AIA), di cui al punto 5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 per la categoria di rifiuto Codice CER 20 03 03, per le attività R13, R5 ovvero R12 nonché D15, D14 D13 ovvero D15 e D9. Analogamente è ammessa la partecipazione anche dei concorrenti che siano in possesso dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui all'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006, purché tale autorizzazione sia in grado di soddisfare il quantitativo di 6 500 t/a stimato da ASIA per la categoria di rifiuto Codice CER 20.03.03, per le attività R13, R5 ovvero R12 nonché D15, D14 D13 ovvero D15 e D9.

Chiarimento n. 2

Domanda:

D.2

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione richiesti al punto C.3 , lettera c) del disciplinare di gara.

In particolare, viene richiesto di aver effettuato, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, in un periodo di dodici mesi consecutivi, servizi di trasporto e smaltimento relativamente ai rifiuti oggetto dell'appalto (CER 20.03.03) per un importo pari al 70% (Euro 637.000,00) di quello a base di gara per il periodo di 12 mesi".

Sul punto si chiede di voler precisare se, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 83 del d.lgs. 5012016, possa essere indicato, a dimostrazione del possesso del requisito, il fatturato eseguito per servizi di trasporto e smaltimento di rifiuti anche classificati con codici CER diversi ma comunque riferiti al settore di attività oggetto dell'appalto.

Risposta:

R.2

In merito alla dimostrazione del possesso del requisito di ordine speciale di cui alla lett. b) del punto III.2.3) del Bando di gara, si precisa che è necessario che i servizi di trasporto e smaltimento attengano esclusivamente ai rifiuti oggetto dell’appalto, cioè al CER 20.03.03 e non anche ad altro CER.

Chiarimento n. 3

Domanda:

D.3

Si richiede se un Raggruppamento Temporaneo di Imprese così costituito:

- Mandataria Capogruppo (in possesso di impianto autorizzato alla gestione degli specifici rifiuti ed iscritta all’Albo Gestori Ambientali classe 1E o superiore)

- Mandante (in possesso di impianto autorizzato alla gestione degli specifici rifiuti)

Assolve ai requisiti tecnici specificatamente richiesti in relazione alla lettera b) (pagina 9/30) ed alla lettera d) (pagina 10/30).

Risposta:

R.3

È ammesso a partecipare alla gara il Raggruppamento Temporaneo nella composizione da voi delineata, purché la mandataria sia in possesso di tutti i requisiti richiesti nel paragrafo C4 del Disciplinare di gara con riguardo al RTI orizzontale, e purché l’impianto di cui è titolare la mandataria possegga il requisito di capacità tecnica di cui al paragrafo C3 lettera c), inerente all’attività di smaltimento, in misura maggioritaria.