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Dettagli procedura
P.A. 555/ACU/2025 - Lotto 1 - Fornitura di ricambi equivalenti alla marca Iveco
Ente: | ASIA Napoli |
Oggetto: | P.A. 555/ACU/2025 - Lotto 1 - Fornitura di ricambi equivalenti alla marca Iveco |
Tipo di fornitura: |
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Tipologia di gara: | Accordo Quadro |
Criterio di valutazione: | Criterio del minor prezzo percentuale |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 235.000,00 € |
CIG: | B6229849EA |
Stato: | In corso |
Centro di costo: | DIREZIONE ACQUISTI |
Data pubblicazione : | 21 marzo 2025 8:40:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 04 maggio 2025 12:00:00 |
Data scadenza: | 14 maggio 2025 12:00:00 |
Durata dell'accordo quadro: | 24 mesi |
Documentazione gara: | |
Documentazione amministrativa richiesta: |
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Documentazione Offerta Economica: |
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Per richiedere informazioni: | Si veda art. 2, punto 2.2, del disciplinare di gara |
Riepilogo informazioni: | Si veda documentazione di gara |
Elenco chiarimenti
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LOT-0001 - P.A. 555/ACU/2025 - Lotto 1 - Fornitura di ricambi equivalenti alla marca Iveco
Chiarimento n. 1
Domanda:buonasera vedendo tutti i documenti allegati, abbiamo notato che nella lista del materiale sono riportate solamente le caratteristiche del prodotto ma non i codici...spesso capita che il ricambio su quel tipo di mezzo può essere più di un tipo e di conseguenza rimane difficile individuare l articolo preciso per quotarlo. è possibile avere la lista dei materiali? buona giornata
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Risposta:
L`appalto ha per oggetto la fornitura di ricambi equivalenti a quelli Iveco. Come chiaramente indicato nel capitolato speciale d`appalto l`elenco dei materiali in esso riportato (allegato n. 2) non esaurisce il novero di quelli che dovranno essere, eventualmente, forniti nell`ambito dell`esecuzione dell`accordo quadro, ma costituisce, per gli operatori economici, un riferimento utile a svolgere le proprie valutazioni di convenienza in ordine alla partecipazione alla procedura di gara.
L`offerta economica da presentare è, dunque, riferita alla totalità dei ricambi equivalenti alla marca Iveco utilizzabili per le manutenzioni degli automezzi il cui elenco è riportato nell`allegato 1 al capitolato speciale d`appalto.
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Chiarimento n. 2
Domanda:- Si chiede conferma che lo sconto dovrà essere applicato al listino dei ricambi originali. Esemplificando in caso di offerta per il lotto 1 si chiede conferma che il listino da prendere in considerazione sia sempre il listino ufficiale Iveco. Si ritiene infatti che il listino da utilizzare come metro di paragone per tutte le offerte dei concorrenti debba essere unico per tutti. Sarebbe infatti impossibile mettere a paragone le offerte di concorrenti basate su listini equivalenti diversi. Esemplificando un azienda potrebbe offrire sconto 50% da un listino equivalente “A” di € 100,00 risultato 50,00 € mentre un altro concorrente offrire sconto 60% da un listino equivalente “B” di 200,00€ risultato 80,00€;da ciò ne deriva che sebbene la seconda azienda abbia formulato uno sconto superiore non sarebbe comunque l’offerta migliore. - Art. 2 del capitolato: “Inoltre dovrà essere fornita certificazione di ricambio EQUIVALENTE IVECO, rilasciata o riconosciuta dalla IVECO. “ Il prodotto equivalente non viene certificato dal costruttore del mezzo (esempio Iveco). I costruttori di Veicoli non certificano o autorizzano un prodotto intercambiabile al loro, sarebbe contro ai loro interessi . La comprova della perfetta equivalenza deve essere rilasciata dal produttore del ricambio stesso. Chiediamo quindi la modifica del punto. - Art. 5 del capitolato. La natura dell’appalto è la MERA FORNITURA. Secondo l’ Art. 26 comma 3bis decreto legislativo 81/2008 tutti gli oneri da Voi individuati non si applicato su appalti di forniture. Obblighi come la redazione del POS ecc. non sono applicabili, come non era necessario individuare gli oneri da interferenze non soggetti a ribasso. Si chiede quindi la modifica di tutta la documentazione di gara pertinente.
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Risposta:
L’art. 2 del capitolato speciale d’appalto stabilisce che l’aggiudicatario del lotto potrà fornire sia ricambi originali, sia ricambi equivalenti a quelli originali. Nel caso in cui questi fornisca ricambi originali lo sconto che verrà applicato al listino è fisso ed è pari al 30%, mentre ai ricambi dei marchi equivalenti a quelli originali lo sconto applicato è quello offerto in sede di gara che non può essere inferiore al 30%. Pertanto, il listino da prendere in considerazione ai fini della formulazione del ribasso è quello dei ricambi originali. Il regolamento Monti (legge BER UE 1400/2002 del 31 luglio 2002 modificata con la NEW BER UE 462/2010 del 27 maggio 2010) disciplina la fornitura dei ricambi definendo equivalenti quei ricambi che hanno stessa qualità di quelli originali pur essendo costruiti da aziende concorrenti. Il produttore dei ricambi equivalenti deve poter dichiarare in ogni momento che i propri ricambi sono di qualità corrispondente all’originale. L’onere di dimostrare che i ricambi non soddisfino gli standard richiesti non è in capo al produttore dei ricambi equivalenti, ma ad esempio in capo alla casa costruttrice del ricambio originale. In tal senso deve essere intesa la disposizione del capitolato speciale d’appalto nella parte in cui chiede la certificazione dei ricambi equivalenti. In riferimento all’applicabilità degli obblighi di sicurezza sul lavoro nel contesto della presente procedura di gara, si evidenzia che l’art. 26, comma 3-bis, del d. lgs. 81/2008 stabilisce che, nei contratti di appalto aventi ad oggetto esclusivamente forniture o servizi di natura intellettuale, non si applicano gli obblighi di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), né è necessaria l’individuazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Tuttavia, nel caso di specie, le forniture oggetto dell’appalto non si configurano come mere consegne di beni. Infatti, le prestazioni richieste dalla stazione appaltante, implicano l’accesso del personale dell’operatore economico aggiudicatario all’interno degli edifici dove devono essere consegnate le forniture. Ciò fa emergere il rischio di interferenze dovute alla compresenza, all’interno degli edifici interessati dalle consegne, sia di unità di personale dell’aggiudicatario sia di operatori e attrezzature della stazione appaltante. Tali circostanze impongono la necessità di adottare misure di coordinamento e prevenzione per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro. Infatti, l’art. 26, comma 3, del d. lgs. 81/2008 prevede che, nel caso in cui vi siano rischi da interferenze, come nel caso di specie, il committente elabora il DUVRI e definisce l’importo degli oneri per la sicurezza. Pertanto, il concorrente interessato a presentare offerta per la partecipazione alla procedura di gara deve prendere visione del DUVRI e della nota informativa e sottoscrivere entrambi i documenti trasmettendoli nella busta virtuale contenente la documentazione amministrativa.
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Chiarimento n. 3
Domanda:Gentilissimi, con la presente si chiede la rettifica della seguente richiesta in quanto non legittima: Al Capitolato Speciale Lotto 1, art.2 ) “Inoltre dovrà essere fornita certificazione di ricambio EQUIVALENTE IVECO, rilasciata o riconosciuta dalla IVECO”. La stessa richiesta compare nello Schema di accordo quadro art. 3 g) Inoltre, nel Capitolato Speciale Lotto 1 art. 4 “Nell’ipotesi di non conformità, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato.” L’ipotesi di acquisto presso terzi avviene esclusivamente in caso di impossibilità da parte del fornitore di ottemperare alla sostituzione del pezzo non conforme. Pertanto si chiede la rettifica di tale procedura. All’art.8 dello stesso Capitolato, per quanto concerne le Penali, la percentuale deve far riferimento all’ammontare della fornitura ritenuta difettosa o non conforme, non alla totalità del contratto. La presente procedura prevede una fornitura in forma frazionata, pertanto non sarebbe legittima l’applicazione della penale sulla totalità del contratto e inoltre sarebbe da considerarsi fortemente lesiva degli interessi dei partecipanti, oltre a costituire un ingiustificato ostacolo alla libera partecipazione. Inoltre, chiediamo chiarimenti per quanto riguarda l’offerta economica del Lotto 1. Dai chiarimenti, ci sembra di dedurre che la pecentuale di sconto che dobbiamo indicare riguarderà esclusivamente i ricambi offerti come equivalenti e deve essere pari o superiore al 30% di sconto sulla base del listino originale. Mentre per quanto riguarda i ricambi originali, la percentuale di sconto sarà fissa e invariabile per tutti al 30% sul listino originale. E’ corretto?
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Risposta:
Domanda:
Con la presente si chiede la rettifica della seguente richiesta in quanto non legittima: Al Capitolato Speciale Lotto 1, art.2 ) “Inoltre dovrà essere fornita certificazione di ricambio EQUIVALENTE IVECO, rilasciata o riconosciuta dalla IVECO”. La stessa richiesta compare nello Schema di accordo quadro art. 3 g)
Risposta:
Sull`argomento, si veda quanto già risposto nel chiarimento n. 2.
Domanda:
...nel Capitolato Speciale Lotto 1 art. 4 “Nell’ipotesi di non conformità, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato.” L’ipotesi di acquisto presso terzi avviene esclusivamente in caso di impossibilità da parte del fornitore di ottemperare alla sostituzione del pezzo non conforme. Pertanto si chiede la rettifica di tale procedura. All’art.8 dello stesso Capitolato, per quanto concerne le Penali, la percentuale deve far riferimento all’ammontare della fornitura ritenuta difettosa o non conforme, non alla totalità del contratto. La presente procedura prevede una fornitura in forma frazionata, pertanto non sarebbe legittima l’applicazione della penale sulla totalità del contratto e inoltre sarebbe da considerarsi fortemente lesiva degli interessi dei partecipanti, oltre a costituire un ingiustificato ostacolo alla libera partecipazione.
Risposta
L`art. 4 del capitolato speciale d`appalto, nel disciplinare l`ipotesi di non conformità degli articoli richiesti, dispone quanto segue: ``qualora le forniture non risultassero corrispondenti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a sostituire i prodotti non conformi all’uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti entro 3 giorni dall’impresa aggiudicataria a sua cura e spese...Nell’ipotesi di non conformità, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato``. Ciò posto, il capitolato speciale d`appalto è chiaro nell`indicare che, ove fosse rilevata una non conformità delle forniture richieste, l`aggiudicatario sarà invitato a sostituire i relativi articoli entro tre giorni dalla comunicazione effettuata dai preposti della stazione appaltante. Dunque, la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere a terzi per l`acquisto diretto degli articoli e la conseguente applicazione delle penali per ritardo, è confinata all`ipotesi in cui, senza giustificato motivo, l`aggiudicatario del lotto non provveda nel termine prescritto alla sostituzione dei materiali non conformi. Per ciò che concerne l`applicazione delle penali si evidenzia, innanzitutto, che l`art. 8 del capitolato speciale d`appalto fa riferimento all`ammontare netto contrattuale dei singoli contratti applicativi e non all`intero importo dell`accordo quadro. Per ciò che concerne la quantificazione delle penali il capitolato speciale d`appalto si rifà integralmente alla norma di cui all`art. 126 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 a mente del quale ``i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l`1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale``. A tal proposito si evidenzia che la mancata sostituzione di prodotti non conformi entro i termini stabiliti dal capitolato speciale d`appalto, senza giustificato motivo, rappresenta un inadempimento di particolare gravità in quanto capace di incidere fortemente sulle attività di manutenzione del parco veicolare della stazione appaltante impattando sulla regolarità del servizio pubblico che la stessa è deputata a svolgere.
Domanda:
...chiediamo chiarimenti per quanto riguarda l’offerta economica del Lotto 1. Dai chiarimenti, ci sembra di dedurre che la pecentuale di sconto che dobbiamo indicare riguarderà esclusivamente i ricambi offerti come equivalenti e deve essere pari o superiore al 30% di sconto sulla base del listino originale. Mentre per quanto riguarda i ricambi originali, la percentuale di sconto sarà fissa e invariabile per tutti al 30% sul listino originale. E’ corretto?
Risposta:
La risposta è affermativa.
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Chiarimento n. 4
Domanda:Buongiorno, vorremmo conferma che sia possibile durante il periodo contrattuale trasmettervi le variazioni del listino originale Iveco (Lotto 1), pur rimanendo fisso ed invariabile lo sconto offerto in sede di gara. Grazie e cordiali saluti
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Risposta:
Durante il periodo di vigenza dell`accordo quadro, i prezzi di riferimento saranno quelli riportati nel listino vigente al momento dell`aggiudicazione del lotto fermo restando il meccanismo di revisione dei prezzi contrattuali previsto al paragrafo 3.2 del disciplinare di gara.