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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL'AREA DI NAPOLI EST (PONTICELLI)

Soggetto aggiudicatore: ASIA Napoli
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL'AREA DI NAPOLI EST (PONTICELLI)
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 25.045.535,10 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 24.482.942,82 €
Oneri: 562.592,28 €
CIG: 9306089B93
CUP: B67H17000290007
Stato: Chiusa
Motivazione: Con determina del dirigente del Servizio Igiene della Città n. 25 del 4 ottobre 2022 la presente procedura di gara è stata dichiarata deserta.
Centro di costo: [OLD] Comune di Napoli
Data pubblicazione: 15 luglio 2022 15:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 16 settembre 2022 16:00:00
Data scadenza: 26 settembre 2022 12:00:00
Documentazione gara:
Per richiedere informazioni: In alternativa alla piattaforma, sono ammesse le comunicazioni esclusivamente alla pec cdc.comunenapoli.asia@pec.it.

COMUNICATO N. 1 del 5 AGOSTO 2022

Ad integrazione del chiarimento n.3 si precisa quanto segue:

Ad integrazione del riscontro già reso, si richiama l'art.5 lett.l-bis del D.Lgs.152/2006 che definisce la modifica sostanziale di un progetto. Allegati alla relazione illustrativa delle migliorie introdotte come variante non sostanziale il concorrente produrrà i modelli all'uopo predisposti dalla Regione Campania e scaricabili agli indirizzi http://stap-ecologia.regione.campania.it/attachments/article/1527/Allegato_D.pdf e http://stap-ecologia.regione.campania.it/attachments/article/1527/Allegato_D1.pdf

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE PROROGA TERMINI 04 agosto 2022 14:58:58 Altri Documenti
GUUE TED ESITO 10 ottobre 2022 9:53:39 Atti di aggiudicazione
Determina n.25 del 4.10.2022 IG 1865 del 14.10.2022 24 ottobre 2022 11:05:37 Atti di aggiudicazione
Determina a contrarre 15 luglio 2022 14:58:20 Determina a contrarre
Attestato di regolarità contabile 15 luglio 2022 14:59:02 Determina a contrarre
Allegato Decreto AIA 15 luglio 2022 14:59:47 Determina a contrarre
Nomina RDP - CDC 15 luglio 2022 15:00:38 Determina a contrarre

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Si chiede se è possibile subappaltare al 100 % la categoria OS13 in virtù delle disposizioni previste dal D.L. n.77/2021 a partire dal 1° novembre 2021. Distinti saluti.

Risposta:

Il subappalto della categoria OS13 è regolato dall’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, nella versione vigente al momento della pubblicazione del bando di gara. Resta fermo che per detta categoria di lavorazione, al pari dell’OS14, vige il divieto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016

Chiarimento n. 2

Domanda:

Con riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 6.4, lett. c), "Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro", si chiede di confermare che, ai sensi dell’art. 31 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 come novellato dall'art. 10, comma 1, legge n. 238 del 2021, “(…) Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”, per attestare il possesso del requisito di cui alla lettera d), esperto in agronomia/botanica, nonché il possesso del requisito relativo alle figure di cui alle lettere da h) ad m), attinenti al BIM, è ammesso il subappalto in considerazione che: 1) il settore di cui alla lettera d) non attiene alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura; 2) le figure di cui alle lettere da h) ad m) sono caratterizzate dal possesso di competenze specialistiche attestabili esclusivamente a mezzo di certificazioni rilasciate dagli enti preposti e quindi non rientrano tra i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, pertanto non possono essere ricompresi tra gli operatori economici esercenti una professione regolamentata a cui sono riservati servizi di architettura e ingegneria come stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del medesimo Decreto.

Risposta:

In merito al quesito di cui sopra, si precisa che le figure professionali innanzi indicate possono essere annoverate nell’ambito del gruppo di lavoro proposto dal concorrente anche in virtù di un rapporto di consulenza specialistica, in armonia con quanto disposto dall’art. 31, comma 8, ultimo capoverso secondo cui “Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”. Il concorrente indicherà tale fattispecie nel compilare il Modello 3. Si precisa, altresì, che la fattispecie sopra richiamata non si configura come subappalto, le cui ipotesi restano circoscritte a quanto disposto dall’art. 31, comma 8 secondo periodo, del D. Lgs n. 50/2016 a tenore del quale “l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”

Chiarimento n. 3

Domanda:

Che tipo di possibilità avremmo di poter avere la assegnazione dell’incarico con una tecnologia diversa nella impostazione da quella descritta, ma con caratteristiche estremamente positive, eventualmente dimostrabili migliori, nelle garanzie di risultato e di performance?

 

Risposta:

L’impianto posto a base di gara è autorizzato dalla Regione Campania con PAUR di cui al D.D. n.279 del 02/12/2021, atto che comprende la Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e smi. Le modifiche progettate ad un impianto autorizzato sono ammesse ai sensi dell’art. 29-nonies del citato decreto, con ricadute che l’autorità competente differenzia a seconda dei casi. Qualora la modifica sia ritenuta sostanziale, occorre procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione, evento incompatibile con le esigenze della Stazione Appaltante, come disposto dal disciplinare di gara al punto 15, ultimo capoverso.

Pertanto, le proposte migliorative formulate dal concorrente non dovranno comportare varianti sostanziali ai sensi della richiamata norma ed, in generale, NON dovranno comportare la necessità di acquisire nuovi pareri, autorizzazioni e permessi di qualunque sorta da parte di soggetti terzi; di tanto se ne terrà conto anche in fase di valutazione delle offerte. 

Ad integrazione del riscontro già reso, si richiama l'art.5 lett.l-bis del D.Lgs.152/2006 che definisce la modifica sostanziale di un progetto. Allegati alla relazione illustrativa delle migliorie introdotte come variante non sostanziale il concorrente produrrà i modelli all'uopo predisposti dalla Regione Campania e scaricabili agli indirizzi http://stap-ecologia.regione.campania.it/attachments/article/1527/Allegato_D.pdf e http://stap-ecologia.regione.campania.it/attachments/article/1527/Allegato_D1.pdf

Chiarimento n. 4

Domanda:

Che accessibilità ci sarebbe per portare la disponibilità del verde a 30-40.000 ton/anno?
 

Risposta:

La quantità indicata nei documenti di gara è quella ad oggi autorizzata. Il proponente dovrà presentare un’offerta che assicuri, in funzione delle quantità indicate nel progetto, allo stato non negoziabili, la sostenibilità tecnica ed ambientale del processo ed il rispetto degli obiettivi attesi.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Con la presente si chiede il seguente chiarimento: 1 Si chiede se il requisito richiesto al par. 6.4) Lett. A del disciplinare di gara, al pari di quanto stabilito per il requisito richiesto ai sensi della lett. B del medesimo paragrafo, possa essere dimostrato mediante un unico servizio, purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Risposta:

Risposta quesito

Si, il requisito richiesto al par. 6.4) Lett. A del disciplinare di gara può essere dimostrato anche solo mediante un unico servizio, espletato negli ultimi dieci anni, purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Con riferimento al documento a base di gara CSA_001 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA, articolo 14, comma 6, primo periodo: “Per l’elaborazione del progetto esecutivo, dei particolari costruttivi l’Impresa concorrente dovrà, comunque, riferirsi all’allegato progetto definitivo e relativi documenti integrativi.” si chiede di confermare la possibilità, da parte dell’Aggiudicatario, di prevedere tempi di processo biologico nel complesso conformi a quelli del progetto definitivo a base di gara (90 giorni) ma difformi per le singole fasi (digestione anaerobica, fase ACT e maturazione), al fine di ottimizzare la gestione complessiva dell’impianto nel rispetto dei parametri e della qualità dei prodotti in uscita (biometano ed ammendante compostato misto) e, conseguentemente, ottenere volumi e quantitativi da movimentare all’interno delle singole fasi dei processi biologici differenti da quelli indicati nel progetto definitivo a base di gara, pur mantenendo fermi i quantitativi di rifiuti autorizzati in ingresso all’impianto. Si chiede inoltre se è anche condivisibile, da parte della Stazione Appaltante, l’inserimento di un trattamento intermedio tra la fase ACT e quella di maturazione (vagliatura), qualora reputato utile ai fini delle ottimizzazioni di processo dell’intero impianto.

Risposta:

 

Si conferma la possibilità di adattare i tempi di trattamento delle singole fasi (digestione anaerobica, fase ACT e maturazione) sulla base della proposta tecnica ritenuta più consona al fine del corretto funzionamento dell’impianto e maggiormente conforme alle soluzioni tecniche-tecnologiche individuate per la realizzazione dello stesso, sempre rispettando il periodo complessivo minimo di trattamento pari a 90 giorni come da progetto a base di gara e assicurando il raggiungimento degli obiettivi minimi per ogni singola fase di trattamento. La scelta di integrare la proposta a base di gara con sezioni di trattamento aggiuntive quali quella indicata nella richiesta in oggetto (vagliatura tra la fase di biossidazione accelerata e quella di maturazione) rientra tra le possibilità di intervento dei concorrenti finalizzate alla formulazione in fase di gara di migliorie tecniche tali da ottimizzare le operazioni di gestione e funzionamento dell’impianto sulla base della propria specifica soluzione tecnica, con oneri economici a carico del proponente, in quanto parte integrante dell’offerta tecnica ed economica presentata da parte dello stesso in sede di gara.

Chiarimento n. 7

Domanda:

In riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara ed in particolare al paragrafo 17.1 “criteri di valutazione dell’offerta tecnica” al punto B.3 “efficienza di produzione del Biogas” si richiede: • Come saranno effettuate le prove in ottemperanza alla norma UNI EN ISO 11734 ed in particolare come si arriverà ad un valore percentuale di BMP? • Ci sono procedure specifiche visti i gradi di libertà lasciati dalla normativa? • Quali saranno le modalità di campionamento dei fanghi da sottoporre ad analisi? • Con quali orizzonte temporale saranno previste le prove (ad es. a decorrere da x settimane dall’avviamento e ogni y settimane)? • Quali saranno i riscontri contrattuali sui risultati di queste prove?

Risposta:

Risposta quesito In riferimento al punto B.3 “Efficienza produzione biogas” e in relazione al quesito proposto, si precisa che il programma analitico BMP è disciplinato dalla norma UNI EN 11734 ed ha la funzione di verificare l’efficacia di pretrattamenti delle biomasse nel favorire la biodegradazione anaerobica, l’efficienza del processo anaerobico e il potenziale metanigeno residuo del digestato. Il substrato da analizzare viene inizialmente caratterizzato in termini di sostanza secca (solidi totali) e contenuto organico (solidi volatili). La durata del test può variare a seconda della tipologia di sostanza organica: più breve per substrati prevalentemente zuccherini, più lunga, oltre un mese, nel caso di substrati fibrosi e lignocellulosici. Nello sviluppo della progettazione esecutiva, l’appaltatore indicherà un metodo di campionamento dei materiali e di verifica analitico (comprensiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di tutte le attività, i procedimenti, i parametri e le tempistiche di esecuzione delle prove), da svolgere presso un laboratorio autorizzato. Tale metodologia illustra gli aspetti generali analitici propedeutici all’ottenimento del valore indicato in fase di gara. Per gli aspetti di progettazione esecutiva e contrattuali si rinvia alla normativa di settore in materia di contratti pubblici ed ai principi generali del Codice Civile.

Chiarimento n. 8

Domanda:

Dopo un’accurata analisi di mercato si sottolinea che ad oggi nessun fornitore, utilizzando la tecnologia di trattamento aria descritta nel disciplinare, è in grado di raggiungere i limiti previsti da AIA di 180 UO/m3 in uscita dal biofiltro. Per rispettare tale valore sarebbe necessaria una variante sostanziale dell’autorizzazione con modifica della tecnologia di trattamento. Inoltre, si chiede di chiarire il materiale con cui devono essere realizzate le tubazioni di trattamento dell’aria poiché, nel capitolato speciale d’appalto sono previste in AISI 304 mentre nel computo la quotazione risulta essere in acciaio zincato.

Risposta:

Il limite per le emissioni in uscita dal biofiltro di 180 UO/m3 è stato imposto, come si ricava dalla documentazione posta a base di gara, in sede di autorizzazione. Si tratta quindi di una prescrizione che il gestore deve rispettare, al pari delle altre, utilizzando le migliori tecnologie disponibili. L’offerente potrà quindi proporre una soluzione che integri/modifichi la tecnologia di trattamento prevista nel progetto originale senza apportare peraltro variazioni alle dimensioni del biofiltro ed alle caratteristiche della emissione autorizzata, queste ultime da intendersi varianti sostanziali. Il materiale con cui l’offerente realizzerà le tubazioni sono quelle che assicurano il miglior risultato in termini di prestazioni ed affidabilità. Il capitolato riporta specifiche tecniche anche relative alle condotte in acciaio AISI 304, ritenute una delle tante soluzioni che l’offerente può inserire nella relazione tecnica per la valorizzazione della sua proposta.

Chiarimento n. 9

Domanda:

Nel gruppo di lavoro dei progettisti è richiesto che sia presente la figura del CDE manager. Si chiede di chiarire se per la partecipazione alla gara è sufficiente dichiarare di aver eseguito il corso per CDE manager. Il certificato verrebbe fornito in fase di aggiudicazione della gara, poiché attualmente siamo in attesa del rilascio dello stesso da parte dell’ente.

Risposta:

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e comprovati in fase di aggiudicazione mediante relativa idonea documentazione. In termini del tutto generali, la documentazione da esibire a comprova dei requisiti, ancorchè eventualmente rilasciata dal soggetto preposto successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte, deve contenere i riferimenti utili a dimostrare la sussistenza del requisito già alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Chiarimento n. 10

Domanda:

Il PAUR prescrive che “I valori limite per il punto E1 riportati nella tabella 3.2.5 della proposta di PMeC devono essere modificati come segue ed eseguiti con frequenza trimestrale: - concentrazione di odore 180 UO/mc misurate come valore puntuale e non medio”. Raggiungendo il letto filtrante del biofiltro stesso già valori sopra 100-150 UO/mc ed essendo quindi impossibile il raggiungimento di questo limite con la tecnologia prevista nel progetto autorizzato (scrubber + biofiltro, chiediamo conferma che codesta Stazione Appaltante richieda/autorizzi l’implementare sistemi aggiuntivi come ad esempio una ossidazione, un ossidatore termico rigenerativo e/o un adsorbimento su carboni attivi.

Risposta:

Il limite per le emissioni in uscita dal biofiltro di 180 UO/m3 è stato imposto, come si ricava dalla documentazione posta a base di gara, in sede di autorizzazione. Si tratta quindi di una prescrizione che il gestore deve rispettare, al pari delle altre, utilizzando le migliori tecnologie disponibili. L’offerente potrà quindi proporre una soluzione che integri/modifichi la tecnologia di trattamento prevista nel progetto originale senza apportare peraltro variazioni alle dimensioni del biofiltro ed alle caratteristiche della emissione autorizzata, queste ultime da intendersi varianti sostanziali.

Chiarimento n. 11

Domanda:

Con riferimento alla procedura in esame, si evidenzia come la stessa sia stata pubblicata successivamente all'entrata in vigore del DL Aiuti (Decreto Legge 50/2022) che impone, all'art. 26, l'applicazione di prezzi correnti dell'anno 2022 e successivamente alla pubblicazione del nuovo Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 della regione Campania. Da quanto si rileva, invece, negli elaborati di gara, i prezzi di appalto sono riferiti all'anno 2021 e quindi non idonei a rappresentare l'attuale situazione di mercato (sia sul fronte dei materiali, sia sul fronte dei costi energetici e del personale). Si chiede pertanto conferma che verranno adeguati i prezzi e applicati conformemente al prezziario 2022 e si rinnova la richiesta di posticipo della data di scadenza della gara in oggetto.

Risposta:

Alla procedura di gara in esame si applica l’articolo 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con la Legge n. 91 del 15/07/2022, in quanto procedura avviata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2022; la norma richiamata stabilisce – al comma 3 secondo periodo - l’applicazione del meccanismo di conguaglio ivi disciplinato, in funzione dell’aggiornamento dei prezziari regionali, effettuato nel 2022 ai sensi del comma 2 del medesimo art.26.

Chiarimento n. 12

Domanda:

Con riferimento alla procedura in esame, si evidenzia come la stessa sia stata pubblicata successivamente all'entrata in vigore del DL Aiuti (Decreto Legge 50/2022) che impone, all'art. 26, l'applicazione di prezzi correnti dell'anno 2022 e successivamente alla pubblicazione del nuovo Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 della regione Campania. Da quanto si rileva, invece, negli elaborati di gara, i prezzi di appalto sono riferiti all'anno 2021 e quindi non idonei a rappresentare l'attuale situazione di mercato (sia sul fronte dei materiali, sia sul fronte dei costi energetici e del personale). Si chiede pertanto conferma che verranno adeguati i prezzi e applicati conformemente al prezziario 2022 e si rinnova la richiesta di posticipo della data di scadenza della gara in oggetto.

Risposta:

Alla procedura di gara in esame si applica l’articolo 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con la Legge n. 91 del 15/07/2022, in quanto procedura avviata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2022; la norma richiamata stabilisce – al comma 3 secondo periodo - l’applicazione del meccanismo di conguaglio ivi disciplinato, in funzione dell’aggiornamento dei prezziari regionali, effettuato nel 2022 ai sensi del comma 2 del medesimo art.26.

Chiarimento n. 13

Domanda:

1. Ferme restando le prestazioni minime richieste in termini rimozione dei materiali estranei alla FORSU (a titolo di esempio: plastiche, vetro, inerti,…ecc.) presenti nel rifiuto conferito e la necessaria capacità di adattamento nei confronti della variabilità di composizione tipica del rifiuto, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che l’Appaltatore potrà proporre quale pretrattamento della FORSU, apparecchiature di differente tipologia rispetto al vaglio stellare, mantenendo comunque la caratteristica di avere in uscita dall’apparecchiatura due flussi: uno costituito dal materiale organico putrescibile, purificato dagli inerti, da avviare alla digestione anaerobica e l’altro costituito prevalentemente dagli inerti stessi separati dalla FORSU.

 

2. Si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che, durante il periodo di primo avviamento, messa a regime provvisoria, svolgimento dei test di accettazione e fino al Verbale di Accettazione Provvisoria dell’Impianto, lo smaltimento di eventuali esuberi di acqua di processo che dovessero originarsi, a titolo di esempio, a causa di una maggiore umidità stagionale della FORSU conferita, siano a carico della Stazione Appaltante stessa.

 

3. Si richiede alla Stazione Appaltante di confermare che durante il periodo di primo avviamento, messa a regime provvisoria, svolgimento dei test di accettazione e fino al Verbale di Accettazione Provvisoria dell’Impianto, tutti i mezzi necessari per la conduzione dell’impianto (a titolo di esempio: pale gommate, mezzi per la pulizia delle biocelle, mezzi per la pulizia dei locali, idropulitrici, ...ecc), siano resi disponibili dalla Stazione Appaltante che se ne farà totalmente carico anche in termini di costi operativi (gasolio) e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Si richiede alla stazione appaltante di confermare che durante il periodo di primo avviamento, messa a regime provvisoria, svolgimento dei test di accettazione e fino al Verbale di Accettazione Provvisoria dell’Impianto, tutto il personale necessario per la conduzione dell’impianto (a titolo di esempio: autisti di pale gommate, addetti alla pesa e alla registrazione dei conferitori, addetti alla conduzione di macchine, addetti alle pulizie,…ecc.), siano a carico della Stazione appaltante stessa.

 

5. Con riferimento all’elaborato “TEC_001” Relazione Tecnica Impianti di Processo, pagina 36, si fa riferimento ad una sostanza secca dell’ingestato dal 20% al 30% che scende all’interno del digestore fra il 18% ed il 28%. Si chiede alla Stazione Appaltante di verificare tali valori, in quanto non sono compatibili con la degradazione della sostanza organica necessaria alla produzione stimata di biogas (3.825.000 m3/anno).

6. Con riferimento all’elaborato “TEC_006” Bilancio di Massa e tenuto conto del “D.Lgs._29_aprile_2010__n._75” in termini di qualità del compost, si nota che il contenuto massimo di sostanza secca nel compost prodotto, uscente dall’impianto, non può essere inferiore a 7655,5 ton/anno. Tale quantitativo è paragonabile alla sostanza secca presente nell’ingestato che alimenta la digestione anaerobica e quindi non compatibile con la degradazione della sostanza organica necessaria alla produzione stimata di biogas (3.825.000 m3/anno). Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire.

 

7. Con riferimento all’elaborato “TEC_006” Bilancio di Massa, si nota che la percentuale di compost raffinato che si ottiene dalla vagliatura finale è pari a circa l’87,5% del quantitativo entrante nella vagliatura stessa. Tale resa percentuale non trova riscontro con le rese tipiche del processo di raffinazione. Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire.

 

8. Con riferimento al Criterio di Valutazione dell’Offerta Tecnica B2.3, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare che la capacità minima di stoccaggio della vasca di carico della digestione anaerobica è così calcolata: 25.500 (t/a) ÷ 0,85 (t/m3) = 30.000 (m3/a) 30.000 (m3/a) ÷ 365 (g) = 82,19 (m3/g) 82,19 (m3/g) ÷ 24 (h) = 3,42 (m3/h) 3,42 (m3/h) x 48 (h) = 164,38 m3 (capacità minima di stoccaggio vasca di carico digestione anaerobica) Dove: • 25.500 (t/a) sono le ton/anno di FORSU pretrattata come da elaborato “TEC_006” Bilancio di Massa • 0,85 (t/m3) è la densità stimata • 365 (g) sono i giorni/anno di alimentazione della digestione anaerobica • 24 (h) sono le ore/giorno di alimentazione della digestione anaerobica • 48 (h) sono le ore minime di alimentazione della digestione anaerobica che devono essere garantite dallo stoccaggio

Risposta:

1. L’Appaltatore, nella fase di pretrattamento del rifiuto in ingresso, deve assicurare la produzione dei flussi in uscita, che confermino quanto previsto nel progetto posto a base di gara in termini sia di efficienza di separazione sia di quantitativi prodotti, adottando le apparecchiature che, a suo parere, assicurino le rese indicate.

2. Durante il periodo di primo avviamento, messa a regime provvisoria, svolgimento dei test di accettazione e fino al Verbale di Accettazione Provvisoria dell’Impianto gli eventuali esuberi di acqua di processo saranno a carico della Stazione Appaltante, nella misura in cui questi siano coerenti con i quantitativi considerati nella documentazione tecnica a base di gara; a tal proposito si rimanda a quanto riportato a pag. 38 dell’elaborato tecnico “TEC_001 – Relazione tecnica” posto a base di gara. Lo smaltimento di quantitativi eccedenti a quelli di cui sopra sarà a carico dell’Appaltatore.

3 Durante il periodo di primo avviamento, messa a regime provvisoria, svolgimento dei test di accettazione e fino al Verbale di Accettazione Provvisoria dell’Impianto, tutte le machine operatrici necessarie per la conduzione dell’impianto (pale gommate, mezzi per la pulizia delle biocelle, mezzi per la pulizia dei locali, idropulitrici, ...ecc), saranno rese disponibili dalla Stazione Appaltante che se ne farà totalmente carico anche in termini di costi operativi. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sezioni impiantistiche restano a carico dell’Appaltatore.

4. Durante il periodo di primo avviamento, messa a regime provvisoria, svolgimento dei test di accettazione e fino al Verbale di Accettazione Provvisoria dell’Impianto tutto il personale necessario per la conduzione dell’impianto sarà a carico della Stazione Appaltante, ad eccezione del personale addetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sezioni di impianto, del personale per l’istruzione degli addetti alle attività di esercizio e manutenzione e del personale addetto allo svolgimento dei Test di Accettazione che resteranno a carico dell’Appaltatore.

5. La stima della produzione di biogas riportata nel progetto posto a base di gara ha assunto, considerando una tipologia di materiale tale da massimizzare la produzione attesa, un parametro di produzione media unitaria pari a 150 Nm3/t sul quantitativo di rifiuto in ingresso. In queste ipotesi il volume annuo di biogas estraibile dalla sezione di digestione anaerobica viene quantificato tramite il calcolo: 25.500 t/anno x 150 Nm3/t = 3.825.000 Nm3/anno.

6. Relativamente alla quantità di SS presente all’interno dell’ammendante compostato in uscita dall’impianto in oggetto si evidenzia che lo scenario di progetto considera i seguenti valori:

- digestato in uscita dalla sezione di DA: 22.775 t/a

- % di SS contenuta nel digestato in uscita dalla sezione di DA: 18%

da cui si considera una miscela così composta: 4.099,5 t/a di SS + 18.675,5 t/a di sostanza liquida.

  • aggiunta di materiale strutturante: 5.000 t/a, la cui umidità può essere assunta nell’ordine del 10%.

Sviluppando questi dati di input il quantitativo di SS contenuta nel compost in uscita dalla filiera impiantistica risulta coerente con la produzione di ammendante indicata nell’elaborato “TEC_006 – Bilancio di massa”.

7. Il criterio progettuale adottato per la stima del materiale in uscita dall’impianto come compost raffinato è quello che presuppone la massimizzazione del traffico veicolare o, in modo complementare, la minimizzazione delle operazioni di ricircolo. Questa condizione permette di valutare ed approvare, già da ora, l’auspicata riduzione dei contaminanti presenti all’interno dei rifiuti in ingresso e l’aumento dei quantitativi di materiale di qualità in uscita dall’impianto. Per questo motivo è stata consapevolmente massimizzata la percentuale di compost raffinato di qualità rispetto all’ammendante grezzo in uscita dalla sezione di maturazione prevista. Si precisa inoltre che in sede di presentazione dell’offerta il concorrente potrà meglio dettagliare i valori corrispondenti alle tecnologie e soluzioni impiantistiche proposte, sulla base delle specifiche caratteristiche dei macchinari e dei trattamenti previsti.

8. Premesso che tale criterio B2.3 richiamato è da applicarsi alle sezioni di stoccaggio del materiale in ingresso, si conferma la coerenza della formula proposta per il dimensionamento della vasca di carico della digestione anaerobica. Tuttavia si evidenzia che tale formulazione deve altresì tenere in considerazione, in accordo con la configurazione presentata, anche la quota di materiale di ricircolo (nel progetto a base di gara pari a 1.788 t/a) prevista a monte della sezione di digestione anaerobica; pertanto il termine delle 25.500 t/a è da correggersi in 27.288 t/a.

Chiarimento n. 14

Domanda:

Buongiorno, in merito all’offerta tecnica per il criterio C2, il disciplinare riporta : “Illustrare brevemente la tipologia di sistema di raccolta delle acque meteoriche al fine di rispettare il limite allo scarico imposto dall’Ente competente. ….” Fra gli elaborati progettuali pubblicati non vi è riferimento al citato limite allo scarico. Si chiede pertanto di voler rendere disponibile il documento da cui si evince. Distinti saluti.

Risposta:

Relativamente al limite allo scarico di cui alla richiesta presentata si rimanda alla tabella riepilogativa riportata a pag. 8 dell’elaborato di progetto posto a base di gara “SIA_021 – Studio di Impatto Ambientale_Prescrizioni definite dalla procedura di PAUR”, oltre a rimandare al documento rilasciato dall'Ente competente e riportato interamente come Allegato 8 a pag. 158 dello stesso elaborato tecnico.

Chiarimento n. 15

Domanda:

Premetto che l'impianto di nostra produzione esegue quello che viene richiesto dal bando, ma riteniamo lo faccia meglio, potendo dare luogo a benefici che la struttura dell’impianto indicato dal bando non è in grado di fare. La maggiore efficienza del nostro impianto porta benefici supplementari al territorio che verranno ovviamente indicati in dettaglio nella documentazione che allegheremo aderendo alla gara.

Questione: queste nostre ulteriori premesse offrono chance di considerazione da parte vostra della nostra candidatura con la soluzione alternativa? Oppure confermate che verranno considerate come motivo di esclusione?

Risposta:

Per gli aspetti inerenti alle offerte tecniche e relativa valutazione si rinvia al disciplinare di gara, paragrafo 15 e seguenti, precisandosi che le soluzioni proposte sono oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice

Chiarimento n. 16

Domanda:

Rispetto al punto C1 della tabella contenente i criteri di valutazione dell’offerta tecnica (par. 17.1), riportante la prescrizione di ARPAC Campania, dalla quale si evince la necessità che la sezione filtrante prevista in progetto debba garantire 180 u/o si rappresenta che all’interno della progettazione definitiva che prevede un sistema costituito da scrubber a umido più biofiltri non è tecnicamente possibile pervenire a tale risultato. In aggiunta non si rileva all’interno degli elaborati una presunta composizione dell’aria esausta avviata alla succitata sezione di trattamento per potere determinare un rendimento di abbattimento corretto. Pertanto si chiede alla Stazione Appaltante, trovandosi gli operatori economici in una condizione di indeterminatezza sia tecnologica che economica, se il costo presunto (estremamente significativo) della nuova sezione, che sarà meglio definito nella successiva progettazione esecutiva potrà: 1. essere stralciato dal presente bando ed oggetto di successiva negoziazione; 2. essere considerato come elemento aggiuntivo nell’ambito degli imprevisti indicati nel quadro economico del progetto definitivo, o, addirittura integrato qualora i succitati non fossero sufficienti.

Risposta:

Il progetto posto a base di gara è vincolante per i concorrenti, non potendosi procedere ad alcuno stralcio né ad alcuna successiva negoziazione. Si ricorda inoltre che il contratto di appalto, oggetto della presente procedura di gara, viene stipulato a corpo e che l’art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs n. 50/2016 prevede che “per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione”. Pertanto le eventuali proposte progettuali migliorative formulate dal concorrente nell’offerta tecnica, rispetto alle previsioni dei documenti elaborati dalla stazione appaltante, non hanno riflessi sulla determinazione dell’offerta economica, in quanto il prezzo offerto rimane fisso ed invariabile.