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Gara 001/CDC/17 Servizi di progettazione impianto compostaggio con recupero di biometano nella zona di Napoli Est - Ponticelli

Soggetto aggiudicatore: ASIA Napoli
Oggetto: Gara 001/CDC/17 Servizi di progettazione impianto compostaggio con recupero di biometano nella zona di Napoli Est - Ponticelli
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Non telematica
Importo complessivo a base d'asta: 945.370,61 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 945.370,61 €
CIG: 7227921D16
CUP: B67H17000290007
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: [OLD] Comune di Napoli
Aggiudicatario : RTI Studio T. En./Arethusa Srl/Studio Alfa SpA/GEOLOG Studio di Geologia/ Ing. Ferdinando Chiatto/SG Studio Associato
Data di aggiudicazione: 26 giugno 2018 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 579.039,50 €
Data pubblicazione: 02 novembre 2017 12:32:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 27 dicembre 2017 12:00:00
Data scadenza: 08 gennaio 2018 12:00:00
Documentazione gara:
Per richiedere informazioni: avv. Rosamaria Casuccio
cdc.comunenapoli.asia@pec.it.

FAQ n. 2

 

Domanda

D. 2

Con riferimento alla gara "Procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva e del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all’intervento “realizzazione dell’impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 t/anno nell’area di Napoli Est – Ponticelli in via de Roberto” si chiede alla S.V.I. di sapere quali sono i documenti, amministrativi e tecnici, da presentare nel caso di partecipazione, con la formula del RTP, di una società di ingegneria straniera, ma residente ed operante in uno stato della Comunità  Europea, oltre alle dichiarazioni di rito rese in lingua italiana.

Risposta

R. 2

Per quanto riguarda la comprova dei requisiti sarà richiesta la produzione, da caricare sul sistema AVCPASS, di documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza della società che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 33 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere corredata da apposita traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

 

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
provvedimento art. 29 26 giugno 2018 9:50:51 Altri Documenti
DETERMINA AGGIUDICAZIONE 17-2018 26 giugno 2018 14:09:33 Atti di aggiudicazione
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 17 ottobre 2018 14:18:21 Atti di aggiudicazione
GUUE TED 001/CDC/17 16 dicembre 2019 15:25:44 Atti di aggiudicazione

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

D.1

Con riferimento all’art. 8 del DM 17/06/2016, e alle “Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” paragrafo V “Classi, categorie e tariffe professionali”, si chiede di confermare che, a dimostrazione del requisito di cui all’art. 6 lett. b) e c) del disciplinare di gara, possano essere considerate anche le categorie d’opera con grado di complessità superiore a quella del disciplinare di gara E.01 (ex Ia/Ib) e quindi considerare anche la E.10 (ex Id), E.20 (ex Ic) e la E.21 (ex Id). Infatti nelle linee guida è indicato che “[…]nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare […]”.

Risposta:

R.1

In relazione alla sola categoria d’opera E.01, prevista dal Disciplinare di gara, si conferma quanto disposto dall’art. 8 del DM 17 giugno 2016 recante “approvazione del tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016” secondo cui “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.

Chiarimento n. 2

Domanda:

D.2

Con riferimento alla gara "Procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva e del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all’intervento “realizzazione dell’impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 t/anno nell’area di Napoli Est – Ponticelli in via de Roberto” si chiede alla S.V.I. di sapere quali sono i documenti, amministrativi e tecnici, da presentare nel caso di partecipazione, con la formula del RTP, di una società di ingegneria straniera, ma residente ed operante in uno stato della Comunità  Europea, oltre alle dichiarazioni di rito rese in lingua italiana.

Risposta:

R.2

Per quanto riguarda la comprova dei requisiti sarà richiesta la produzione, da caricare sul sistema AVCPASS, di documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza della società che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 33 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere corredata da apposita traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Chiarimento n. 3

Domanda:

D. 3

Poiché sono richiesti i servizi di punta per due categorie, questi servizi possono essere posseduti da due soggetti diversi componenti lo stesso raggruppamento temporaneo. Cioè si chiede se i due servizi di punta possono essere posseduti per la categoria Ia da un componente mentre la categoria IIb da un altro componente dello stesso raggruppamento?

Risposta:

R.3

I due servizi di punta possono essere posseduti e poi comprovati per intero, da un componente il RT per la categoria Ia (edifici civili ed industriali) e da un altro componente il RT per la categoria IIb (impianti).

Chiarimento n. 4

Domanda:

D. 4

Il requisito è assolto da raggruppamento quando si è in possesso di due servizi, per ciascuna categoria, la cui somma degli importi supera l’importo richiesto o viceversa c’è l’obbligo che ciascun servizio di punta deve superare l’importo richiesto.

Risposta:

R.4

Il requisito deve ritenersi assolto e comprovato quando la somma degli importi dei due servizi di punta, per ciascuna categoria, non è inferiore all’importo minimo richiesto per la medesima categoria

Chiarimento n. 5

Domanda:

D. 5

Il requisito è assolto se i servizi di punta di una categoria sono certificati ad un ingegnere componente di un raggruppamento temporaneo, il primo servizio la certificazione è stata rilasciata all’ingegnere medesimo, mentre il secondo servizio la certificazione è stata rilasciata alla società di ingegneria di cui l’ingegnere medesimo è direttore tecnico ed inoltre nel certificato è precisato che la prestazione è stata svolta proprio dal medesimo ingegnere

Risposta:

R.5

Nei termini descritti, il requisito non può ritenersi comprovato, in quanto i due servizi di punta devono far capo ai soggetti che andranno a costituire il raggruppamento concorrente alla gara. Pertanto, nel caso di specie, il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto per intero dall’ingegnere, in qualità di libero professionista, e non quale D.T. della società di ingegneria cui lo stesso appartiene, e che non concorre alla gara.

Chiarimento n. 6

Domanda:

D. 6

 

Con riferimento alla domanda di partecipazione – modello n. 1 di cui al punto 14.A) del Disciplinare di Gara.

La scrivente partecipa quale consorzio stabile, capogruppo di un costituendo Raggruppamento (RTP) fra: un consorzio stabile, una società di ingegneria ed un singolo professionista. Il modello è predisposto per essere reso congiuntamente dai componenti il Raggruppamento, in quanto domanda di partecipazione che come tale va resa congiuntamente dal RTP. Inoltre, sia nel Disciplinare, sia nelle note al Modello 1 viene specificato che lo stesso deve essere sottoscritto:

in caso di RT non costituito, dal legale rappresentante di ciascun componente il RTP;

in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante della Consorziata indicata per l’esecuzione del servizio.

Pertanto, data la compagine sopra indicata:

alle lettere A), B), C) e seguenti vanno inseriti i dati dei singoli componenti il RTP contrassegnando, per ognuno, la natura del singolo componente;

nel paragrafo nel quale il Raggruppamento esprime la volontà di partecipare (“chiedono di partecipare alla presente procedura aperta in una delle seguenti forme”):

il punto 1) va cassato in quanto non pertinente;

il punto 2) va selezionato e completato con la tipologia di RTP e con l’indicazione dei raggruppati;

si chiede pertanto come si debba trattare il punto 3), considerata la compagine sopra indicata (RTP fra un consorzio stabile, una società di ingegneria e un singolo professionista) e considerato che il modello dovrà essere sottoscritto, in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante della Consorziata indicata per l’esecuzione del servizio.

Se viene compilato il punto 3) dai componenti il RT, sembrerà che essi partecipino come consorzio stabile, e ciò non corrisponde al vero; inoltre, se anche la consorziata esecutrice sottoscrive il modello 1 reso congiuntamente dal RT, sembrerà un ulteriore componente il Raggruppamento, e ciò non corrisponde al vero.

Si chiede pertanto di specificare le corrette modalità che dovranno seguire i componenti il RT, nonché quelle che dovrà seguire il Consorzio Stabile unitamente alle sue consorziate esecutrici, nella predisposizione di tale Domanda di Partecipazione Modello n. 1.

Risposta:

R.6

Il paragrafo 14.A del Disciplinare di gara  prevede che la domanda di partecipazione possa essere redatta “preferibilmente secondo l’allegato MODELLO N. 1” con la conseguenza che nulla esclude che il concorrente possa redigere una domanda specifica. Ciò premesso, nell’utilizzare il Modello 1, ciascun componente il RTP deve compilare le sezioni A), B) C) ecc. al fine di far emergere la propria natura. Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, va compilata la sezione 2) del Modello 1, dedicata ai concorrenti che partecipano in forma aggregata. Nel compilare la tabella della sezione 2) sarà indicato, ad esempio, quale mandatario, il Consorzio stabile (con indicazione della Consorziata mera esecutrice del servizio, che deve rendere comunque le dichiarazioni ex art. 80, d.lgs. 50/16, senza sottoscrivere la domanda) e, quali mandanti, la società di ingegneria e il singolo professionista.

 

Chiarimento n. 7

Domanda:

D. 7

Con riferimento al modello n. 2 di cui al punto 14.C) del Disciplinare di Gara.

Ciascun componente dovrà produrlo singolarmente. Nel caso del Consorzio Stabile, dovendo tale modello essere sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante della Consorziata indicata per l’esecuzione del servizio, si chiede di specificare se debbano essere resi separati modelli 2 da parte del Consorzio e da parte di ciascuna consorziata esecutrice, oppure se il Consorzio e le Consorziate esecutrici possano rendere congiuntamente un unico modello 2.

Risposta:

R.7

Le dichiarazioni contenute nel Modello 2 devono essere rese e prodotte in modelli separati sia dal Consorzio stabile che dalle Consorziate indicate per l’esecuzione del servizio.

Chiarimento n. 8

Domanda:

D. 8

Con riferimento ai requisiti richiesti al punto 6 lett. b) e c) del Disciplinare di Gara:

alla pag. 13 del Disciplinare viene detto che “verranno valutati esclusivamente i servizi di ingegneria ed architettura iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la pubblicazione della gara sulla GUUE ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente”.

Alla pag. 28 del Disciplinare al punto 14.R) lett. e), nella distinta viene chiesto di inserire “il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento”.

Si chiede pertanto di chiarire se si possano utilizzare servizi aventi data di inizio precedente al decennio di riferimento, valutando ovviamente soltanto la parte del servizio che ricade nel decennio.

Risposta:

R.8

Le previsioni di gara di cui alle pagg. 13 e 28 devono intendersi nel senso che possono essere utilizzati anche servizi aventi data di inizio precedente al decennio di riferimento, valutando solo la parte che ricade nel decennio di interesse.

Chiarimento n. 9

Domanda:

D. 9

 

Con riferimento ai requisiti richiesti al punto 6 lett. b) e c) del Disciplinare di Gara:

 

alla pag. 14 del Disciplinare viene detto che “verranno valutati esclusivamente i servizi di ingegneria ed architettura relativi a progetti di livello definitivo o esecutivo o al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione o alla direzione lavori”.

 

Per quanto attiene i servizi di coordinamento della sicurezza, si chiede:

 

saranno ritenuti validi i servizi di solo coordinamento sicurezza in fase di progettazione e i servizi di solo coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, oppure saranno valutati validi solo i servizi per i quali sia stato svolto contestualmente sia il CSP sia il CSE?

 

Risposta:

R.9

 

Saranno considerati validi tutti i servizi di coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, anche se non svolti contestualmente

Chiarimento n. 10

Domanda:

D. 10

 

Con riferimento ai requisiti di capacità professionale commi b) e c) paragrafo 6 del disciplinare di gara:

 

La capacità tecnica professionale può essere dimostrata e valutata dall’Amministrazione anche con i servizi di progettazione preliminare?

 

Quanto sopra trova conforto in quanto stabilito dall’ANAC nelle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 che testualmente recita

 

“2.2.2.3 ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuat i anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici e privati. Una conferma circa l’opportunità di compre ndere anche le citate attività è rinvenibile nella previs ione di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse” . Inoltre si rappresenta che la prestazione di progettazione preliminare è una prestazione espressamente prevista dal D.P.R. n. 207/2010 che in particolare l’art. 17 norma anche quali siano gli elaborati componenti il progetto preliminare.

Risposta:

R.10

 

Il Disciplinare (cfr pag. 14) prevede che “in relazione ai requisiti di capacità tecnico profe ssionale di cui alle precedenti lettere b) e c) verranno valutati esclusivamente i servizi di ingegneria ed architettura: … . relativi a progetti di livello definitivo o esecutivo o al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione o alla direzione lavori”. A fronte di tale prescrizione della lex specialis, si precisa tuttavia che, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida dell’A.N.AC., la Società appaltante valuterà anche gli studi di fattibilità e i progetti preliminari ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale dei concorrenti.

Chiarimento n. 11

Domanda:

D.11

In riferimento al punto 16 del Disciplinare si chiede conferma che nel caso di RTP costituendo l’offerta economica debba essere firmata da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici costituenti l’RTP

Risposta:

R.11

Si conferma l’indicazione secondo cui, in caso di RTP costituendo, l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.

Chiarimento n. 12

Domanda:

D.12

Si chiede conferma che il costo delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche in campo o di laboratorio, nonché delle caratterizzazioni delle terre e rocce di scavo, in quanto riconducibile ad attività di impresa e non attività intellettuali di progettazione ricomprese nell’onorario calcolato, sia in capo alla stazione appaltante;

Risposta:

R.12

Il costo delle indagini geologiche geotecniche e sismiche è compreso nell'appalto e per tali attività si può ricorrere al subappalto secondo quanto disciplinato al punto 9 del disciplinare di gara. Le caratterizzazioni delle terre e rocce da scavo non sono ricomprese nell'importo a base d'appalto

Chiarimento n. 13

Domanda:

D.13

Si chiede di chiarire se il quantitativo complessivo di rifiuto in ingresso all’impianto (inteso come FORSU + VERDE) sia 40.000 t/a (rif, pag. 37 della relazione illustrativa) o 40.000+ 5000= 45.000 t/a (rif. Pag. 25 della relazione illustrativa)

Risposta:

R.13

Si conferma che il quantitativo complessivo di rifiuto in ingresso all’impianto (inteso come FORSU + VERDE) è 40.000 +5.000= 45.000 t/a

Chiarimento n. 14

Domanda:

D.14

In riferimento al punto 2 del disciplinare di appalto “unità stimate per esecuzione delle prestazioni professionali” nel caso in cui uno stesso soggetto sia responsabile contemporaneamente di più competenze tra le sei previste, si chiede conferma che i professionisti indicati, che concorrono a formare il gruppo di lavoro di 6 unità, possano essere indicati come collaboratori o responsabili di altri settori tematici.
Sempre in riferimento al punto suddetto del disciplinare, si chiede conferma che, in caso di gruppo di lavoro composto da un numero superiore alle 6 unità minime previste, l’offerta tecnica debba essere firmata e timbrata esclusivamente dai professionisti che assumono le prestazioni professionali esplicitate al paragrafo 2 (ovvero 2 tecnici esperti in progettazione di impianti di trattamento rifiuti ecc.).

Risposta:

R.14

Con riferimento al numero minimo stimato di professionisti componenti il gruppo di lavoro (6 unità), qualora un medesimo professionista possieda una pluralità di qualifiche tra quelle indicate al paragrafo 2 del Disciplinare di gara, sarà possibile per il concorrente indicare altri collaboratori alle competenze individuate alle lett. a), b), c), d), e), specificando comunque le relative competenze,  e/o indicare  responsabili di altri settori tematici, purchè le qualifiche richieste siano complessivamente dimostrate.

L’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta da tutti i professionisti che assumono le prestazioni professionali di cui al precedente paragrafo 2 del presente Disciplinare e quindi, da tutti i componenti del gruppo di lavoro, anche laddove questo sia composto da un numero superiore alle 6 unità previste.

Chiarimento n. 15

Domanda:

D.15

Si richiede se avendo effettuato la domanda di sopralluogo in qualità di mandataria di costituendo RTP, nel caso in cui la composizione del RTP indicata nella richiesta dovesse subire variazioni prima della presentazione delle offerte sia possibile ritenere valida l’attestazione del sopralluogo effettuato a patto che l’operatore individuato come mandataria rimanga il medesimo.

Risposta:

R.15

Il paragrafo 12 del Disciplinare di gara prevede che “in caso di RT, sia costituito sia da costituire, il sopralluogo deve essere eseguito dall’operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario”. Pertanto, si conferma il ruolo assunto dal mandatario, e non dai mandanti.

Chiarimento n. 16

Domanda:

D.16

In riferimento al punto 15 A) del Disciplinare di gara si chiede conferma che i tre servizi significativi possano riferirsi anche ad opere non ancora realizzate ma approvate dalla committenze e/o autorizzate dagli enti preposti

Risposta:

R.16

I tre servizi significativi possono riferirsi anche ad opere non ancora realizzate ma approvate dalla committenza e/o autorizzate dagli enti preposti. Resta fermo quanto previsto al punto A.1.1 del paragrafo “Modalità di Valutazione Offerte” del Disciplinare di gara secondo cui si terrà conto del seguente sub-elemento “elementi di affinità fra il progetto oggetto della gara e quelli relativi agli interventi presentati dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione con particolare attenzione alla effettiva realizzazione degli impianti progettati

Chiarimento n. 17

Domanda:

D.17

Con riferimento alla gara "Procedura aperta per l’affidamento della  progettazione definitiva e del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all’intervento “realizzazione dell’impianto di compostaggio con  recupero di biometano da 40.000 t/anno nell’area di Napoli Est – Ponticelli in via de Roberto” si chiede alla S.V. di confermare, se nella costituzione di un RTP verticale, costituito da:

-  capogruppo, in possesso del 100% della categoria prevalente IB.06;

-  mandante, in possesso del 100% della categoria scorporabile  E.01;
è possibile inserire altri mandanti, compreso il giovane professionista,  privi o in possesso solo in parte dei requisiti di capacità economica-tecnica, che però cumulativamente soddisfino il requisito di 9 unità, come richiesto dal disciplinare di gara

Risposta:

R.17

Si è possibile, fermo restando che i requisiti del numero medio annuo e quello del fatturato devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento e, in ogni caso, dalla mandataria in misura maggioritaria.

Chiarimento n. 18

Domanda:

D.18

In riferimento al punto 19. B) del Disciplinare di gara si chiede conferma che la polizza di cui trattasi sia quella richiamata dal comma 4 dell’art. 24 del D. Lgs n. 50/2016 e se la stessa debba configurarsi, mancando ancora lo schema di polizza, come polizza Merloni, quindi specifica sulla gara in oggetto o sarà sufficiente allegare copia della polizza di responsabilità civile già in corso.

 

 D.19

Con riferimento alla gara in oggetto, considerata la proroga della data di scadenza nonchè la proroga per l'effettuazione del sopralluogo di cui alla Vs. Disposizione Dirigenziale n. 45 del 06.12.17, si chiede con la presente una delucidazione in merito alla garanzia provvisoria e alla dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui ai punti 14.E) e 14.F) del Disciplinare di Gara da produrre per la partecipazione alla gara.

Considerato che la scrivente ha già prodotto i documenti assicurativi di cui sopra in vista della scadenza di gara prevista per il 12.12.17, si chiede di specificare:

- se gli stessi debbano essere annullati e prodotti nuovamente tenendo conto della nuova scadenza del 08.1.2018; oppure

- se gli stessi debbano essere corredati di una appendice che specifichi il differimento della scadenza;

- se gli stessi debbano essere consegnati con l'indicazione della vecchia data di scadenza (12.12.17).

Risposta:

 R.18

L’aggiudicatario deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale (richiamata dall’art. 24, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016) di cui il professionista è munito. Fermo restando che all’atto della stipula del contratto si chiederà di produrre un apposito addendum a copertura dei rischi derivanti da eventuali errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

 

 R.19

È sufficiente produrre un’appendice che specifichi il differimento del termine di scadenza della gara e la decorrenza dell’efficacia della polizza dal nuovo termine.