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Chiarimento

  • In riferimento all’art. 18.1 del Disciplinare di Gara, si rileva che la somma dei punti attribuibili a ciascun criterio risulta essere pari a 73, diversamente da quanto indicato nella premessa dell’art. 18 secondo cui il punteggio tecnico massimo è pari a 70. Si chiede se trattasi di refuso e, in caso affermativo, di rettificare la tabella dei criteri di valutazione. Si ringrazia.

    Domanda del: 26/09/2024 aggiornata il 26/09/2024
  • Si conferma che il punteggio massimo attribuibile all`offerta tecnica di ciascun concorrente è pari a punti 70. Verosimilmente, con riferimento al criterio A.1.2, l`operatore economico ha sommato il punteggio del sub criterio b) a quello del sub criterio c), ottenendo una valorizzazione complessiva per il predetto criterio pari a punti 13. A tal riguardo si evidenzia che, come indicato nella tabella dei criteri di valutazione riportata nel disciplinare di gara, il punteggio massimo ottenibile per il criterio A.1.2 è pari a 10. Ciò in quanto i punteggi relativi ai sub criteri b) e c) sono tra loro alternativi come ben evidenziato anche nel modello di offerta tecnica messo a disposizione dalla stazione appaltante dove al riguardo si specifica che ``in relazione al criterio A.1.2, il concorrente può scegliere di offrire o le alternative previste per la lett. b) o quelle previste per la lett. c). In caso di scelte multiple sarà presa in considerazione quella più vantaggiosa per la stazione appaltante``. 

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