Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • In riferimento al requisito chiesto nel disciplinare di gara al punto 7.1 lett. a): “l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio relativo alla tipologia di attività che deve essere coerente con quella oggetto della procedura di gara”, VISTO: • che la S.V. ha specificato, nel disciplinare di gara, la seguente dicitura: “trattamento rifiuti differenziati”; CONSIDERATO: • che con il termine “differenziato”, la scrivente ritiene che significhi “rifiuto omogeneo” e quindi, uno specifico rifiuto ben identificato che non rientra nella categoria dei rifiuti misti c.d. “indifferenziati”; • che comunque tale termine può essere oggetto di “interpretazione”; SI CHIEDE: alla S.V., se la seguente dicitura presente nella camera di commercio della scrivente impresa è ritenuta analoga e quindi, idonea ai fini della partecipazione: “gestire inceneritori, impianti mobili per la messa in sicurezza di emergenza e impianti di recupero di rifiuti inerti sia fissi che mobili; di discarica; di trattamenti chimici-fisici-biologici; di trattamenti sia fissi che mobili; di compostaggio; …. gestire il carico e il trasporto, per conto proprio e/o terzi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; produrre fertilizzanti attraverso attività di preparazione per il riutilizzo e recupero di rifiuti speciali non pericolosi”.

    Domanda del: 24/05/2023 aggiornata il 24/05/2023
  • Per attività coerente con quella oggetto dell'appalto deve intendersi un'attività rientrante nel medesimo settore merceologico. Pertanto, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti ai fini della qualificazione alla presente procedura di gara, ove l'attività effettivamente esercitata dall'operatore economico fosse quella indicata nel quesito, essa sarà considerata coerente con quella oggetto dell'appalto. Non è sufficiente, infatti, che l'attività sia astrattamente prevista nell'oggetto sociale in quanto essa deve essere concretamente esercitata dall'impresa concorrente.

Vai all'elenco dei chiarimenti