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Chiarimento

  • Si chiede se è consentita la partecipazione di impresa singola in possesso dei requisiti di iscrizione ANGA e per il trasporto rifiuti che dimostri il requisito di POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO attraverso avvalimento o dichiarazione di disponibilità dell'impianto. In caso, invece, di partecipazione in ATI, si chiede di confermare se in un ATI VERTICALE l’impresa che effettua la prestazione principale "trattamento" debba essere Capogruppo, mentre l'impresa che effettua la prestazione secondaria ovvero il “servizio di ritiro e trasporto del rifiuto oggetto dell’appalto” debba essere mandante oppure se i ruoli cosi definiti possono essere invertiti (Capogruppo trasporto- Mandante trattamento rifiuti). 

    Domanda del: 29/05/2023 aggiornata il 29/05/2023
  • Il concorrente che sia in possesso della prevista iscrizione all’A.N.G.A. può dimostrare il requisito relativo al “possesso dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di recupero relativa al codice EER 20.03.03 oggetto dell’appalto” di cui al paragrafo 7.2, lett. a) del disciplinare di gara mediante avvalimento del suddetto requisito. All’uopo, trattandosi di avvalimento tecnico, il concorrente dovrà dimostrare la messa a disposizione da parte dall’ausiliaria di tutte le risorse necessarie, compreso il personale, atte a garantire l’esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione dell’appalto. Fermo restando che il concorrente dovrà essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per la partecipazione alla gara di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del paragrafo 7.2 del disciplinare di gara compreso, quindi, quello relativo allo svolgimento di prestazioni analoghe a quelle principali (trattamento/recupero del rifiuto). Non è ammessa la presentazione di una dichiarazione di mera disponibilità di un impianto per l’esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione. In caso di partecipazione in RTI si conferma che le prestazioni principali dell’appalto (trattamento/recupero del rifiuto) dovranno essere svolte dalla mandataria, mentre le prestazioni secondarie (ritiro e trasporto del rifiuto) dovranno essere svolte dalla mandante. Non è possibile invertire le fattispecie.

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