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Chiarimento

  • Si inoltrano con la presente le seguenti richieste di chiarimento: Chiarimento N° 1 In riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica B3. Autoconsumo, nel caso che la scrivente volesse proporre un gruppo di cogenerazione, quali sono i limiti di emissioni dei fumi di scarico? Chiarimento N° 2 In relazione al documento Capitolato Speciale d’Appalto-parte tecnica, Paragrafo 28.18 SISTEMA DI TRATTAMENTO BIOGAS, pag 426/497, per la Sezione di seconda compressione del Biometano ad alta pressione, “la portata di Biometano in ingresso è di 300 Sm³/h”: si chiede di confermare che la portata nominale del sistema di upgrading è di 300 Sm³/h di biometano prodotto. Chiarimento N° 3 In relazione al documento Capitolato Speciale d’Appalto-parte tecnica, Paragrafo 29.3 SCRUBBER – SCR01÷SCR03, è richiesta “la predisposizione per pompa a pistone e per tubazione da pompa dosatrice a scrubber, come mandata reagente”: si chiede di confermare che la torre scrubber richiesta per il lavaggio delle arie esauste è a un unico stadio con predisposizione di sistema di dosaggio di un’unica soluzione di lavaggio chimica. Chiarimento N° 4 In riferimento alla procedura in oggetto e relativamente ai requisiti di Capacità Tecnica Professionale per gli esecutori dei lavori, si conferma che le lavorazioni appartenenti alla categoria OS13 (scorporabile) possano essere subappaltate al 100% soddisfacendo i requisiti con la categoria prevalente?

    Domanda del: 01/06/2023 aggiornata il 01/06/2023
  • Riscontro al chiarimento n. 1:

    Relativamente ai limiti emissivi dei fumi di scarico, non essendo stato questo oggetto di definizione in sede di Conferenza dei Servizi affrontata nel corso dell’iter autorizzativo cui è stata sottoposta la progettazione definitiva posta a base di gara, si rimanda a quanto indicato al DM 5/2/98, Allegato 2 – sub allegato 1, Tab. 2.3, del quale si riporta di seguito uno stralcio:

    Attività e metodi di recupero: L’utilizzazione di biogas è consentita in impianti di conversione energetica di potenza termica nominale superiore a 0,5 MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con le caratteristiche di seguito indicate:

    a) Motori fissi a combustione interna che rispettano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidridi pari al 5% in volume:

    Polveri (valore medio rilavato per un periodo di campionamento di 1 ora) 10 mg/Nm3

    HC1 (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) 10 mg/Nm3

    Carbonio Organico Totale (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) 150 mg/Nm3

    HF (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) 2 mg/Nm3

    NOx 450 mg/Nm3 Monossido di carbonio 500 mg/Nm3

    Riscontro al chiarimento n. 2:

    Per quanto attiene alle produzioni attese stimate in sede di progettazione definitiva si conferma quanto riportato nella documentazione di progetto; in particolare, secondo quanto rappresentato nel Capitolato Speciale d’Appalto – parte tecnica e nell’elaborato TEC_007 – Bilancio di energia, la stima della produzione media attesa di biometano risulta coerente con i volumi indicati pari a 300 Sm3/h, al netto di un margine di arrotondamento in eccesso cautelativo tenuto in considerazione al fine di non sottostimare i volumi da trattare. Riscontro al chiarimento n. 3:

    La torre scrubber prevista in sede di progettazione definitiva risulta caratterizzata come riportato nel presente quesito. Tuttavia i partecipanti, in sede di presentazione dell’offerta tecnica, potranno presentare la soluzione che meglio ritengono si adatti allo scenario in oggetto secondo le proprie competenze e disponibilità, integrando e/o modificando quanto a base di gara, tale che la proposta tecnica-tecnologica risulti equivalente o migliorativa in termini prestazionali rispetto alla soluzione considerata nella progettazione definitiva. Riscontro al chiarimento n. 4:

    Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS13 possono essere interamente subappaltate, fermo restando che il concorrente deve essere munito di una classifica SOA nella categoria OS14 (prevalente) per un importo tale da coprire anche l’importo della categoria scorporabile OS13. Il subappalto dell’OS13 deve essere necessariamente dichiarato in fase di gara.

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