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Chiarimento

  • Spett.le Ente, premesso quanto previsto comma 7 dell’art.8 dello schema di contratto, l’art. 8 del CSA prevede che l’appaltatore debba assumersi l’onere di presentare due fideiussioni previste dal comma 4 e 5 dell’articolo stesso che vanno a garantire obblighi in capo al gestore dell’impianto e non all’appaltatore. Si prevede in particolare che (si riporta allo scopo estratto dell’art. 8 del CSA): 4. Prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto, secondo il progetto autorizzato con il provvedimento di AIA, a pena di decadenza dell’autorizzazione, si presenti alla U.O.D. 501708 “Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli” apposita polizza fideiussoria, a beneficio del Presidente pro tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni all’ambiente che possano verificarsi nel corso dell’attività svolta.La polizza deve essere calcolata secondo quanto previsto dall’allegato 1 della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell’art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione. La garanzia, della durata di 11 anni, verrà volturata al gestore una volta che lo stesso sarà individuato dalla Stazione Appaltante. 5. Presentare, sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, "Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile" prima dell’inizio lavori e pena la decadenza del titolo autorizzativo, un idoneo "Piano di ripristino", ancorché sia stato precedentemente presentato, accompagnato da apposita Polizza fideiussoria riportante la quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia da presentare. Tale garanzia è dovuta per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale da doversi assicurare in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all’ambiente in dipendenza dell’attività svolta e/o determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. La garanzia sopra indicata è dovuta senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell’impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo. Entro 180 giorni precedenti alla scadenza della garanzia (durata quinquennale) deve essere prodotto il rinnovo rivalutato nell’importo. Detta garanzia verrà volturata al gestore una volta che lo stesso sarà individuato dalla Stazione Appaltante Si richiede queste richieste vengano stralciate poiché anche su base di riscontri ottenuto dal mercato assicurativo sembra che ciò non sia possibile (in quanto non producibile dal mercato assicurativo) né legittimo in quanto il soggetto gestore è soggetto diverso dall’appaltatore a ad oggi nemmeno conosciuto.

    Domanda del: 07/06/2023 aggiornata il 07/06/2023
  • In considerazione del fatto che la gestione è stata affidata ad ASIA Napoli SpA, la contrazione delle polizze fideiussorie è da considerarsi stralciata

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