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Chiarimento

  • Con la presente siamo a richiedervi di chiarire meglio i requisiti di cui al DM 263/2016 come richiesti a pagina 17 del disciplinare

    Domanda del: 07/06/2023 aggiornata il 07/06/2023
  • Il D.M. 263 del 2 dicembre 2016, recante "regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017, individua i requisiti che devono essere posseduti dai progettisti che concorrono per l'aggiudicazione di appalti pubblici. Il disciplinare di gara, nel rimandare al citato regolamento, intende richiamare integralmente le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8, disciplinanti i requisiti delle varie tipologie di operatori economici (es. liberi professionisti, società di ingegneria, società di professionisti ecc.) che concorrono per l’affidamento dei servizi di architetture e di progettazione, fermi restando gli ulteriori requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale previsti dalla lex di gara.

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